È stato implementato nelle scorse ore il servizio online riguardante l’Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu).
L’obiettivo è consentire, in caso di decesso del genitore richiedente la prestazione, al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda originaria decaduta.
A comunicare l’importante novità è stato l’Inps con un’apposita circolare. Bisogna ricordare che l’Assegno unico è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico. È rivolto alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. Inoltre spetta ai nuclei per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità).
Per accedere al sostegno alle famiglie basta presentare un Isee valido. L’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia di reddito. Tornando all’implementazione del servizio, da oggi in poi un genitore può essere identificato come genitore unico con motivazione “altro genitore deceduto/a”. In questo modo viene assicurata la continuità nell’erogazione dell’Assegno unico, ma non solo.
Assegno unico, come subentrare nella domanda originaria
È previsto l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore. L’obiettivo è quindi consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.
Tecnicamente, nella fase di presentazione della domanda dell’Auu da parte del genitore superstite, il servizio rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda. A quel punto il servizio consente di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
Il subentro del genitore richiedente, identificato come genitore unico, è assicurata, previa verifica dei requisiti. Così com’è assicurata la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’Assegno unico universale. Automaticamente, come già accennato, è previsto l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.
“Ai fini del riconoscimento – ha specificato infine la direttrice generale Valeria Vittimberga – della maggiorazione dell’Assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato”.