Una nuova direttiva europea punta a chiarire cosa è un pacchetto turistico, tutelare chi prenota online, regolamentare i voucher e garantire rimborsi più rapidi.
Definizione più chiara di pacchetto di viaggio e maggiore protezione quando si utilizzano i voucher. Il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo con il Consiglio per aggiornare le norme di tutela per i viaggiatori che acquistano pacchetti vacanze. 
Il progetto di legge chiarisce la definizione di pacchetto turistico, le condizioni per annullare un viaggio. E i diritti dei viaggiatori all’informazione, all’assistenza e al rimborso in varie situazioni, tra cui il fallimento dell’organizzatore del viaggio o l’interruzione causata da circostanze straordinarie.
Le nuove norme dovrebbero semplificare la comprensione di quali combinazioni di servizi turistici costituiscano un pacchetto e rientrino quindi nella tutela prevista dalla presente legge. L’attuale categoria di servizi turistici verrà eliminata, in modo da avere una definizione e criteri uniformi per quanto riguarda il momento e le modalità di prenotazione della combinazione di servizi.
Disposizioni dettagliate sull’uso dei voucher, ampiamente diffusi durante il lockdown
Quando l’organizzatore di viaggi invita il cliente a prenotare servizi aggiuntivi che non costituirebbero un pacchetto con i servizi precedentemente prenotati, il cliente dovrà esserne informato. Gli acquisti online, in cui i processi di prenotazione collegati consentono di combinare facilmente i servizi offerti da operatori separati, saranno considerati un pacchetto se il primo operatore trasmette i dati personali del viaggiatore agli altri operatori e il contratto viene concluso entro 24 ore.
La direttiva aggiornata include anche disposizioni dettagliate sull’uso dei voucher, ampiamente diffusi durante il lockdown dovuto al Covid-19. I consumatori hanno il diritto di rifiutare i voucher e di richiederne il rimborso entro 14 giorni. I voucher devono avere una validità massima di 12 mesi e i clienti devono essere rimborsati, senza una richiesta preventiva, per eventuali voucher totalmente o parzialmente non utilizzati alla scadenza. 
Nella scelta dei servizi di viaggio, i titolari del voucher devono essere liberi di utilizzarlo per qualsiasi servizio di viaggio offerto dall’organizzatore. In un’unica soluzione o in più tranche. I voucher devono essere coperti da garanzie di insolvenza e prorogabili o trasferibili una sola volta. Il loro valore dovrà corrispondere almeno all’importo del rimborso a cui avrebbero avuto diritto.
In caso di fallimento dell’organizzatore del viaggio, i clienti devono ricevere un rimborso per i servizi annullati dal fondo di garanzia per insolvenza entro 6 mesi. In casi eccezionali di elevato carico di lavoro, questo termine può essere prorogato a 9 mesi. Qualora si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie presso la destinazione o il punto di partenza prima del viaggio, o che influiscano sullo stesso, i viaggiatori hanno il diritto di annullare il viaggio senza penali, ottenendo un rimborso completo.
Saliba (S&D):”Un meccanismo di gestione dei reclami con scadenze obbligatorie”
Se i viaggiatori sono consapevoli di un rischio al momento della prenotazione ma decidono comunque di acquistare un viaggio, non possono richiedere la cancellazione senza una penale di recesso. I negoziatori hanno inoltre concordato che gli operatori turistici debbano stabilire un chiaro accordo per la gestione dei reclami. Ciò al fine di garantire che i problemi segnalati vengano risolti in tempi ragionevolmente rapidi.
“L’accordo ha rafforzato i diritti dei viaggiatori nell’Ue. – ha dichiarato Alex Agius Saliba (S&D) – Abbiamo introdotto un meccanismo di gestione dei reclami con scadenze obbligatorie, garantendo che le persone ricevano una risposta tempestiva e motivata dall’organizzatore del viaggio in caso di problemi e siano costrette a presentare un reclamo. Si tratta di un ottimo accordo che aiuterà sia i consumatori che le imprese in tutta Europa“.
L’accordo dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio all’inizio del prossimo anno prima di entrare in vigore. I paesi dell’Ue avranno quindi 28 mesi di tempo per adattare le proprie legislazioni alle nuove norme e altri 6 mesi per iniziare ad applicarle.





