Divorzi, l’ex in difficoltà economica può richiedere l’assegno

Anche se in precedenza non era stato domandato o non spettava, il coniuge che ha subito un peggioramento delle proprie condizioni finanziarie può procedere con la richiesta di un sostegno economico da parte dell’ex

Con l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 5055 del 24 febbraio 2021 è stato stabilito un importante aggiornamento riguardo la gestione dei divorzi e dei rapporti tra gli ex coniugi. In particolare si parla del tema dell’assegno divorzile, la cui richiesta può adesso avvenire anche in un secondo momento “con il giudizio di revisione previsto dall’articolo 9 della legge divorzile (898/1970)” nel caso in cui sia subentrato “un peggioramento della situazione economica” dell’ex coniuge, impossibile da compensare in altra maniera.

Corte di Cassazione
Dalla Corte di Cassazione aggiornamento sulla questione divorzi (Ansa)

Chiaramente per far sì che l’assegno venga riconosciuto occorrerà valutare di volta in volta in sede legale il diritto di beneficiarne, considerando in tal senso pure il contributo fornito dal richiedente al patrimonio della famiglia.

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Cambiamento della situazione economica

L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 5055 del 24 febbraio 2021stabilisce un importante aggiornamento riguardo la gestione dei divorzi (Ansa)

Ciò non significa che il giudice possa procedere a una “nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della misura dell’assegno divorzile, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti“, ma dovrà limitarsi solamente al compito di esaminare se la domanda di modifica possa essere realmente accolta, analizzando i tempi in cui sarebbero iniziate le difficoltà economiche del richiedente e andando a escludere quindi tutte le situazioni preesistenti alla pronuncia di divorzio, che di conseguenza erano già state considerate nel giudizio iniziale. Per la decisione definitiva dovranno essere rispettati dei requisiti (una serie di indici) e a fornire le indicazioni sul cambio di condizioni finanziare dovrà essere in ogni caso l’ex coniuge obbligato, cui spetta l’onere della prova.

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