Immigrazione e protezione internazionale: sono queste le materie alla base del provvedimento approvato nelle scorse ore in Consiglio dei Ministri.
La premier Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di “rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa ai trafficanti di esseri umani”. 
Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo, insomma, sarà possibile “impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane” e “condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposte all’interdizione anche in Paesi terzi”. Come l’Albania, dove l’Italia ha realizzato due Centri per sottoporre i migranti a procedure accelerate.
Il disegno di legge approderà a stretto giro in Parlamento. È composto da due parti. La prima introduce norme che entreranno in vigore a seguito della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. La seconda conferisce invece un’ampia delega al governo per l’adozione, entro sei mesi, di decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive Ue e all’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari.
Disegno di legge sull’immigrazione, tutte le norme principali
Alcune delle norme riguardano blocco navale, rafforzamento della cooperazione con Frontex per il controllo dei confini marittimi e terrestri, ritorno del modello Albania, stretta sui requisiti per la protezione complementare e per i ricongiungimenti familiari, espulsioni anche per chi partecipa a rivolte nei Cpr. Il blocco navale riguarda l’interdizione temporanea dell’attraversamento del limite delle acque territoriali per trenta giorni prorogabili non oltre sei mesi.
Sarà possibile attivarlo nei casi di “rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini” ed “emergenze sanitarie di rilevanza internazionale”. Diventano più stringenti anche le condizioni per ottenere la protezione complementare, ovvero il permesso di soggiorno rilasciato a stranieri che non ottengono l’asilo politico.
È escluso il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati che comportano la pericolosità sociale del richiedente. Si ampliano i casi in cui il giudice, con sentenza di condanna per gravi reati, può disporre l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato membro Ue. Tra i motivi per i quali il magistrato potrà espellere lo straniero, ci sono anche la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, i reati contro la famiglia e la partecipazione a rivolte nei Centri di permanenza per il rimpatrio.
Il disegno di legge del governo italiano segue di pochi giorni il voto del Parlamento europeo che ha modificato i regolamenti sulla procedura di asilo dell’Ue per consentire un’elaborazione più rapida delle richieste di asilo. Bruxelles ha così adottato un nuovo elenco di Paese di origine considerati sicuri: Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia.
Ciriani (Ecr): “Una svolta politica nella gestione dell’immigrazione da parte dell’Ue”
Anche i Paesi candidati all’adesione all’Ue saranno considerati sicuri. In base alle nuove norme, spetterà al singolo richiedente dimostrare che questa disposizione non si applica al suo caso a causa di un fondato timore di persecuzione o del rischio di gravi danni in caso di rimpatrio nel proprio Paese. La Commissione Ue monitorerà la situazione nei Paesi presenti nell’elenco e nei Paesi candidati e interverrà in caso di cambiamento delle circostanze.
“L’elenco dei Paesi di origine sicuri – ha dichiarato Alessandro Ciriani (Ecr) – rappresenta una svolta politica nella gestione dell’immigrazione da parte dell’Ue. Questa legislazione pone fine al periodo di ambiguità e traccia un percorso chiaro: regole comuni, procedure più rapide ed efficaci, tutela del diritto d’asilo per chi ne ha diritto e un approccio fermo per contrastare gli abusi. L’Ue si sta dotando di regole chiare e applicabili basate sulla responsabilità condivisa“.
Sulla vicenda europea l’organizzazione internazionale Human rights watch (Hrw) ha fatto sapere che “il concetto di Paese di origine sicuro è problematico anche perché impone un onere della prova più elevato alle persone in fuga dalla persecuzione, che spesso incontrano già difficoltà a fornire prove del danno da cui stanno fuggendo. Ciò comporta un rischio concreto di essere inviati in luoghi in cui subiscono violazioni dei diritti umani“.





