L’ombrellone non può essere lasciato incustodito in spiaggia per “tenere il posto”: si rischia la multa e non solo.
Abitudini pericolose, per così dire. Molti cittadini attuano dei comportamenti che sono perseguibili civilmente e penalmente, senza comprendere la gravità delle loro azioni. Esempio: durante le vacanze estive – e, in particolare, in merito alla gestione delle aree balneari – molti commettono un errore ingenuo.
Lasciare l’ombrellone nella spiaggia libera, talvolta persino con il lettino, per “tenere il posto”. Ecco, non si può fare. Si rischiano multe salatissime e, nei casi più gravi, l’arresto.
Non si può lasciare l’ombrellone in spiaggia
Posso lasciare l’ombrellone nella spiaggia libera per occupare la postazione? La risposta è no. Facciamo riferimento in particolare all’art. 1161 e 1164 del Codice della navigazione. Il primo stabilisce un’ammenda fino a 516 euro, con possibilità di arresto fino a sei mesi. Il secondo contempla una sanzione da 1.032 a 3.098 euro per inosservanza delle norme e dei regolamenti. Inoltre, gli oggetti abbandonati in spiaggia senza supervisione possono essere sequestrati.

Questo perché l’area balenare è considerata di demanio pubblico. Chiunque può usufruirne, senza però limitare la libertà di accesso agli altri cittadini. Occupare uno spazio è da considerarsi un’azione illecita, la quale può essere perseguita sia civilmente che, nei casi più gravi, penalmente. Diverso è il discorso se si fa riferimento alle aree in concessione agli stabilimenti. In questo caso è il gestore a stabilire le regole. Dunque se si prenota l’ombrellone per tutto il giorno, quel servizio dovrà essere garantito.
È opportuno ricordare anche che acquistare, ad esempio, borse contraffatte e simili dai rivenditori è illegale. Si tratta di un illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria che va da 100 a 700 euro. Di questo se ne occupa la legge n.99 del 2009 – incentrata sulle Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia –, che, favorendo lo sviluppo economico ed energetico, condanna aspramente la contraffazione.
Inoltre, anche laddove il consumatore non avesse coscienza della provenienza delittuosa del oggetto, il responsabile deve comunque rispondere all’art. 712 del Codice Penale, il quale prevede l’arresto fino a 6 mesi. Il testo considera “colpa” la sola negligenza, quando – di fronte alla chiara vendita di oggetti contraffatti – abbia comunque deciso di acquistare il prodotto.
È importante quindi prestare attenzione ai comportamenti in aree balneari, anche una semplice – e talvolta incosciente – abitudine può essere perseguita dalla giurisdizione italiana.