Accedere ai messaggi del partner senza il suo consenso: quali sono i rischi

Leggere segretamente i messaggi indirizzati al partner è legale? Cedere alla curiosità di sbirciare nelle conversazioni private di chi ci sta accanto potrebbe costituire un vero e proprio reato, ecco perché

Per quanto diffuso e apparentemente innocuo potrebbe sembrare a molti, andare a curiosare tra i messaggi sul telefonino del proprio partner o scorrere il contenuto delle email all’interno della sua casella di posta personale, potrebbe costituire la base di un’azione punibile per legge. Il diritto di un soggetto di rapportarsi con gli altri attraverso svariate modalità di messaggistica, messe a disposizione oggi dalla tecnologia, attiene alla propria sfera privata; nessun soggetto estraneo ad essa, quindi, può accedervi senza che il legittimo proprietario lo consenta.

Spiare messaggistica partner è reato
Leggere i messaggi del partner senza il suo consenso: reato sì o no – Notizie.com

È indubbio che sia una pratica comune quella di ficcare il naso nelle conversazioni del consorte, più frequentemente nelle applicazioni di messaggistica istantanea oppure leggendo la posta elettronica; o ancora, andando a spulciare i suoi profili social, con l’intento di conoscere quello che accade e con chi si interagisce al di fuori della propria relazione. Siamo certi però, che questo non significhi andare contro la legge?

Cosa prevede la normativa per chi contravviene alle regole

É bene infatti sapere che, la legge italiana specifica che la corrispondenza della persona è regolamentata secondo la normativa sulla tutela della privacy. Pertanto si attesta espressamente il divieto ad accedervi senza il consenso del destinatario, quale unico fruitore autorizzato del materiale contenuto al suo interno. Va precisato inoltre che, sebbene la normativa non faccia una chiara distinzione della tipologia dei messaggi in oggetto, sono da intendersi private tutte le comunicazioni che prevedono una conversazione di tipo personale: sms, messaggi sui canali digitali, email.

Accedere alla corrispondenza partner, reato
Leggere i messaggi del partner senza autorizzazione vieta la tutela della privacy – Notizie.com

La Costituzione sancisce così il diritto alla riservatezza della corrispondenza tutta, dichiarando nell’articolo 15 che: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite per legge».

Guai seri per chi trasgredisce la legge, pene fino alla reclusione

L’azione di connettersi ai profili social del partner direttamente prelevandone il telefonino a sua insaputa, così da ottenere gli accessi con le password già registrate dall’utente autorizzato, vìola anche un’altra normativa. Si tratta dell’ex articolo 615 del Codice Penale, che configura il reato di accesso abusivo al sistema informatico: «Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni».

Non è tutto. Laddove si acceda alle comunicazioni social attraverso dispositivi appartenenti ad altri, peraltro sottraendo gli stessi con la forza o dietro minaccia al legittimo proprietario, la legge stabilisce che si tratti di rapina. Nello specifico, si fa riferimento alla sentenza n. 2429 del 10 giugno 2016, con la quale la Corte di Cassazione ha condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione un soggetto che aveva indagato segretamente le conversazioni di sua moglie, prelevando il suo telefono con la forza.

Privacy messaggi da cellulare
Violare la privacy del partner, cosa si rischia – Notizie.com

Infine, va specificato che la legge non consente la violazione della privacy del proprio partner nemmeno per motivazioni di «legittima difesa», laddove cioè si vogliano utilizzare le sue comunicazioni private, prelevate di nascosto, come prove di un ipotetico tradimento o illecito di altra natura ai danni del soggetto che le ha intercettate.

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