Il conducente non deve prestare attenzione solo agli autovelox, ma anche a un dispositivo che controlla i sorpassi: come funziona.
Non solo autovelox, su strade e autostrade si può trovare anche un dispositivo relativamente recente: il sorpassometro. Quest’ultimo non segnala il superamento dei limiti di velocità, bensì eventuali sorpassi pericolosi, grazie ai sensori installati sul manto stradale e alle immagini delle telecamere ad alta definizione. I dati raccolti passano poi per un sistema di elaborazione, il quale registra filmati di circa 15 secondi dell’infrazione.
Immagini e video vengono quindi inviati alla Polizia Locale. Un operatore osserva attentamente le prove della segnalazione e convalida il verbale. Il sorpassometro controlla anche il superamento della linea continua – il sorpasso non consentito dalle norme stradali – tramite un’analisi in tempo reale. Questo soprattutto qualora il modello fosse di ultima generazione, come l’SV3 del 2024.
Non è detto che il conducente venga fermato subito. L’art. 201 del Codice della strada ammette la “contestazione differita”: il cittadino ha commesso effettivamente l’infrazione, ma quest’ultima non può essere immediatamente contestata. Ad ogni modo, coloro che sono stati segnalati dal sorpassometro alla Polizia Locale hanno diritto, nel caso in cui figurino delle anomalie, di fare ricorso. Le sanzioni possono lievitare fino a oltre mille euro.
L’art. 148 del Codice della strada prevede sanzioni da 167 euro a 665 euro, con decurtazione di 10 punti sulla patente, in caso di infrazione standard. Per le infrazioni aggravate invece – una manovra in curva pericolosa, in prossimità di dossi e incroci oppure per i conducenti neopatentati –, la sanzione oscilla tra 327 euro e 1308 euro.
Per i neopatentati si rischia la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva i primi due anni dal suo conseguimento. La multa può aumentare infine di un terzo se l’infrazione è stata commessa tra le ore 22 e le 7 del mattino.
Le segnalazioni del sorpassometro possono essere impugnate entro 60 giorni in due frangenti: primo, non vi era segnaletica – assente o illeggibile – che palesasse la presenza del sorpassometro; secondo, quel dispositivo specifico non figura nel tabellare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Non basta infatti che il sorpassometro sia “approvato”, deve anche risultare “omologato”. In entrambi i casi il provvedimento è nullo.
Con il Decreto n.603, approvato nel dicembre 2024, l’utilizzo del sorpassometro si è esteso anche sulle strade con limite di velocità fino a 90km/h. Questo non solo per disincentivare il superamento di suddetto limite, ma anche per contrastare la guida pericolosa.