Occorre fare attenzione quando si stipula un atto dal notaio, perchĂŠ se non paga lâimposta dovuta le parti contraenti restano responsabili.
Si tratta di una norma giĂ contenuta nelle leggi vigenti e che i giudici hanno applicato, come previsto dal legislatore. In caso di atto redatto davanti a un notaio e per il quale è richiesto il versamento di unâimposta, non basta consegnare le somme dovute al notaio stesso. Se questi è inadempiente, ne rispondono le parti contraenti.
Ă quella che nel linguaggio giuridico si chiama responsabilitĂ solidale o in solido e prevede che due o piĂš soggetti siano obbligati alla stessa prestazione. Ad esempio, quando piĂš debitori sono tutti obbligati allâadempimento di un debito, a prescindere dalla ripartizione tra loro. Uno può essere obbligato a pagare per tutti, se gli altri sono inadempienti. In un secondo momento, il debitore che ha pagato potrĂ chiedere agli altri la restituzione di quanto gli è dovuto.
Questo principio vale anche per le parti che hanno stipulato un atto che richiede lâintervento di un notaio. Per le imposte sullâatto le parti restano responsabili, anche se hanno consegnato il denaro per il pagamento al notaio. Ă quanto hanno stabilito i giudici in diverse sentenze, anche recenti.
Il caso è sorto a seguito del mancato pagamento da parte di un notaio delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per un atto registrato dallo stesso notaio, per il quale aveva ricevuto delle somme di denaro dalle parti contraenti. Con la stipula formale dellâatto davanti al professionista e la consegna allo stesso del denaro per pagare le imposte sullâatto, i contraenti erano sicuri di aver assolto ogni obbligo. Questo, però, non è avvenuto.
Non sono rari, purtroppo, i casi di notai che ricevono denaro dai propri clienti per registrare gli atti e pagare le relative imposte ma che non adempiono i loro doveri. La responsabilitĂ sulle imposte dovute resta a carico dei clienti del notaio, ai quali il Fisco può chiedere il pagamento, nonostante abbiano giĂ versato il denaro al professionista. Quindi, i clienti possono essere costretti a pagare le stesse somme due volte: prima al notaio e poi allâAgenzia delle Entrate. In un secondo momento, potranno chiedere al notaio la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Il notaio sarĂ penalmente responsabile per la sua condotta.
Queste norme sono state ribadite in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 26800 del 15 ottobre 2024. Il caso riguardava due societĂ che avevano stipulato un atto di compravendita di un immobile davanti a un notaio, come prevede la legge. Al momento della stipula, le societĂ avevano consegnato al notaio le somme per pagare sullâatto le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
In seguito, il notaio aveva registrato lâatto entro il termine di 30 giorni ma non aveva versato le imposte. Lâufficio dove lâatto era stato registrato aveva, poi, notificato al notaio un avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte dovute. Anche in questo caso, tuttavia, il notaio era rimasto inadempiente.
Non potendo riscuotere le somme spettanti, lâAgenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento delle imposte alle societĂ contraenti. Le societĂ hanno fatto ricorso contro questa pretesa ma i giudici lo hanno respinto. La Cassazione ha ribadito che in questi casi si applica lâarticolo 57 del DPR 131/1986 sullâimposta di registro, che prevede appunto al responsabilitĂ solidale del pubblico ufficiale e delle parti contraenti dellâatto.