Cannabis light, la decisione del Tar sta facendo molto discutere: arrivano gli ultimi aggiornamenti di questa vicendaÂ
Arrivano importanti novitĂ per quanto riguarda i prodotti per uso a base di cannabis light. Secondo quanto riportato dal Tar del Lazio, infatti, pare che gli stessi potranno tornare nuovamente in vendita. Nelle ultime ore è stata accolta la richiesta di sospensione che riguarda il decreto ministeriale. Lo stesso che ha disposto lâinserimento dei prodotti a base di cannabinoidi per uso orale nella tabella dei medicinali. In quella occasione ne era stata vietata la vendita assoluta.
Proprio nelle ultime ore, invece, è arrivata la notizia del ricorso che è stato accolto da parte dellâassociazione âImprenditori canapa Italiaâ. I giudici amministrativi, in merito alla loro decisione, hanno deciso di sospendere (con effetto immediato) il decreto ministeriale del 7 agosto. Almeno fino alla prossima camera di consiglio. La stessa che verrĂ effettuata il prossimo 24 ottobre. Proprio lâIci, grazie allo studio legale âPrestige Legal & Advisoryâ, nella giornata di martedĂŹ 3 ottobre ha depositato il ricorso al Tar.
Una decisione che è stata comunicata attraverso una nota che recita in questo modo: âNellâatto veniva denunciata lâillegittimitĂ del decreto in quanto, tra le altre cose lâinserimento dei composti ad uso orale a base di cannabidiolo nella tabella dei medicinali è stato disposto senza la previa adozione del parere del Consiglio Superiore di SanitĂ , richiesto dalla vigente normativa e, giĂ nel 2020 ritenuto necessario dal Ministero della Salute.
Lo stesso che aveva sospeso lâinserimento in tabella delle composizioni in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico scientifici e senza che sia stato chiarito dalle autoritĂ se gli effetti del cannabidiolo varino con la percentuale di utilizzoâ. In conclusione: âIl ricorso contesta, in via generale, la decisione di ricondurre il cannabidiolo tra le sostanze stupefacenti o psicotrope.
Decisione che si pone in contrasto con la giurisprudenza comunitaria che ha escluso che il cannabidiolo possa costituire uno stupefacente ai sensi del diritto europeo e con le posizioni assunte dallâOrganizzazione Mondiale della SanitĂ â.