Secondo i giudici amministrativi il comando della Guardia di finanza non poteva sospenderlo in quanto è in congedo.
Una storia di ordinaria follia. Come troppe ce ne sono in questo periodo. La Legge è legge, ed è uguale per tutti, ma ci possono essere delle eccezioni, non però in campo militare. Un finanziere è stato sospeso dal lavoro fino a quando non si sarĂ vaccinato. Ma il militare della Guardia di finanza non ci sta e ricorre al Tribunale amministrativo regionale dellâUmbria, ottenendo cosĂŹ il blocco della sospensione fino allâudienza davanti ai giudici amministrativi.
Lâha trovata una cosa ingiusta. E cosĂŹ, il militare, assistito dallâavvocato Fabio Buchicchio, ha presentato un ricorso, con richiesta di misura cautelare, contro la decisione di sospensione âdal diritto di svolgere lâattivitĂ lavorativa â senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro â fino alla comunicazione dellâavvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario ovvero della somministrazione della dose di richiamoâ. Una sospensione, come si legge su Perugia Today âsenza diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumentoâ.
Il ricorrente contesta âlâaccertamento lâinsussistenza dellâobbligo vaccinaleâ nei suoi confronti âin quanto irritualmente accertato durante il periodo di congedo in cui il dipendente è stato collocatoâ e richiede âlâaccertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a veder ripristinare il diritto alla retribuzione giĂ in godimento e fino al termine del citato periodo di congedo ed alla corresponsione degli importi dovuti e non erogati da quella data fino al ripristino della retribuzione giĂ goduta, oltre interessi e rivalutazioneâ.
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I giudici del Tar, senza entrare nel merito della questione vaccino sĂŹ o no (sulla quale decideranno in sede di udienza camerale) hanno ritenuto che non si possa sospendere dal servizio un militare che si trovi in congedo (che poi sia stato preso perchĂŠ non sottoposto a vaccino è unâaltra questione). Anche la sospensione dello stipendio non trova riscontro nella normativa, integrando âil pericolo di un danno graveâ per il ricorrente. Ne consegue lâaccoglimento dellâistanza di misura cautelare monocratica, cioè sospensione di tutti gli atti, con rinvio allâudienza camerale per la decisione finale.